top of page

SUPERBONUS 110%: gli interventi ammessi all'agevolazione

Aggiornamento: 24 feb 2021


I lavori che danno diritto a beneficiare del cosiddetto Superbonus, ovvero della detrazione del 110% della spesa sostenuta, sono sostanzialmente di due tipi: interventi che migliorano la prestazione termica dell'edificio e interventi volti a ridurre il rischio sismico...


Danno diritto a beneficiare del Superbonus 110% interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e interventi volti a ridurre il rischio sismico eseguiti su:

• edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;

• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall'esterno;

• parti comuni condominiali di un edificio residenziale;

• singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze facenti parti di un condominio (con un ambito applicativo più ristretto, limitato agli interventi trainati);

In ogni caso è necessario che gli immobili siano già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile.

Sono escluse le nuove costruzioni, così come le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) e A8 (ville).

Vediamo ora, invece, quali sono gli interventi principali o trainanti.


1. Interventi di riqualificazione energetica

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio (c.d. cappotto termico) anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K.

I materiali isolanti utilizzati debbono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017).

In pratica i lavori debbono essere eseguiti almeno sul 25% delle superfici che disperdono calore.

Nel calcolo contano solo i muri perimetrali e il tetto (piano o inclinato), pertanto non vanno conteggiate finestre, portoni o vetrine.

Per questo tipo di interventi la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:


• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari


• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari

• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.


2. Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

In questa voce sono considerati quegli interventi che vengono effettuati sugli edifici unifamiliari oppure sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti, al cui posto vengano installati impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso che si installino pompe di calore reversibili) oppure per la fornitura di acqua calda sanitaria.

Questi tipi di impianto devono essere necessariamente dotati di:


• generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A


• generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche


• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro

• sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES)


• collettori solari.


Esclusivamente per i comuni montani, purché non risultino sottoposti a procedure di infrazione comunitaria per via della qualità dell’aria non conforme alla normativa vigente, è ammesso al Superbonus 110% anche l’allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:


• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari

• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Qualora la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale avvenga invece sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, le agevolazioni sono quelle previste per gli interventi sulle parti comuni degli edifici di cui abbiamo parlato prima, con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.


La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


3. Interventi di riduzione del rischio sismico

La storia, nonché le cronache degli ultimi decenni, c’insegnano come l’Italia sia una nazione altamente soggetta a terremoti.

Per nostra fortuna la Provincia autonoma di Trento non presenta seri pericoli di sismicità.

Tutto il territorio provinciale, infatti, è da considerarsi a sismicità trascurabile (zona 4) o, nella peggiore delle ipotesi, a basso rischio di sismicità (zona 3), categoria – quest’ultima – in cui risultano classificati tutti i comuni della Valsugana, del Tesino e del Primiero.

Fra gli interventi “trainanti” che possono beneficiare della detrazione del 110% rientrano anche gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, su edifici situati in zona sismica 3, oltre ovviamente a quelli collocati in territori a rischio alto (zona 1) o medio (zona 2).

Il limite di spesa ammesso è fissato a 96 mila euro per ogni unità abitativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di immobili su cui effettuare i lavori.

Risultano detraibili pure le spese sostenute per l’acquisto di case antisismiche o per la realizzazione, sempre con finalità antisismica, di sistemi di monitoraggio strutturale continuo.


IL SUPERBONUS 110% ANCHE PER GLI INTERVENTI TRAINATI

Il Superbonus 110% spetta anche per gli interventi trainati se eseguiti

congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti) di isolamento

termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. Si tratta dei seguenti interventi aggiuntivi:

1) di riqualificazione energetica: ad es. sostituzione di infissi, purché delimitanti ambienti riscaldati, sostituzione di porte d’accesso, purché delimitino ambienti riscaldati dall’esterno;

2) installazione di impianti solari fotovoltaici (solare termico per produrre acqua calda) o fotovoltaico per accumulare energia, installazione contestuale o successiva di

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;

3) installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

4) lavori di eliminazione delle barriere architettoniche,

incluse quelle per persone disabili over 65.





132 visualizzazioni0 commenti
bottom of page